Informativa per notifica malattia infettiva

Il Ministero della Salute ha aggiornato la normativa che riguarda la segnalazione obbligatoria per il medico di alcune malattie infettive di rilevante interesse ai fini della sorveglianza, della prevenzione e del controllo, pubblicando in gazzetta Ufficiale n.82 del 07-04-2022 il DECRETO 7 marzo 2022 “Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)” disponibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02179/sg  

La Regione Lombardia con la circolare Protocollo G1.2022.0047609 del 17/11/2022 “Gestionale SMI per la segnalazione e la gestione dei casi sospetti e accertati di tutte le malattie infettive” ha adottato le indicazioni del Decreto PREMAL.

Due elementi sono da sottolineare:

  1. l’obbligo della segnalazione da parte del medico attraverso i canali indicati
  2. fornire l’informativa trattamento dati al paziente al quale è stata diagnostica una delle malattie infettive soggette a obbligo di notifica

Tale informativa mirata, ma non legata alla singola segnalazione, è scaricabile qui.

Alcuni passi degli articoli 4 e 7 del decreto PREMAL

 

Art. 4. Flusso della segnalazione

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il medico, che, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi un caso di malattia infettiva, diffusiva o sospetta di esserlo ha l’obbligo di segnalazione, secondo i tempi e i modi dettati dalle misure di sanità pubblica applicabili e specificati nel presente decreto.

(…)

3. Il caso deve essere segnalato alla struttura preposta dell’Azienda sanitaria competente per territorio, previa informativa all’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento 2016/679/UE, sulla base del modello riportato nell’allegato C al presente decreto.

 

Art. 7. Trattamento dei dati

1. Nel sistema PREMAL sono raccolti solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto al perseguimento delle finalità previste nel presente decreto, i quali vengono trattati e conservati in conformità alle previsioni contenute nel regolamento 2016/679/UE.

2. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema PREMAL ed effettuato per le finalità di cui all’art. 3, comma 1.

3. Le regioni e le province autonome e le Aziende sanitarie sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema PREMAL ed effettuato dalle stesse per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, elencati agli articoli 3, 4 e 5.

4. L’integrità e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del sistema PREMAL, prevista ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all’allegato B.

5. La trasmissione telematica dei dati avviene secondo le modalità basate su servizi di cooperazione applicativa, conformi alle regole dettate dal SPC, o su servizi di scambio di flussi telematici, rese disponibili sul sito internet del Ministero della salute.

6. I dati inviati dalle regioni e province autonome al Ministero della salute sono archiviati previa separazione dei dati relativi alla salute dagli altri dati. I dati relativi alla salute sono trattati con tecniche crittografiche. Il Ministero della salute diffonde esclusivamente dati che vengono sottoposti a tecniche di anonimizzazione.